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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI ETICHETTE

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
    1. Le presenti condizioni generali di contratto per la fornitura di etichette (di seguito “CGF”) disciplinano in via esclusiva tutti i contratti conclusi tra IDEALGRAF SRL, Codice fiscale 00428240352, con sede legale a Bibbiano (42021-RE) in Via A. Moro n. 2/A (di seguito anche "Etichettificio") e i propri clienti (di seguito “Clienti”) che hanno ad oggetto l’esecuzione, da parte dell’Etichettificio, delle prestazioni di pre-stampa e/o stampa e fustellatura e/o confezione ed imballo, così come descritte nel preventivo presentato dall’Etichettificio ed accettato dal Cliente oppure nell’ordine inoltrato dal Cliente e accettato dall’Etichettificio.
    2. Le presenti CGF devono intendersi espressamente integrate dagli "Usi in materia di produzione e commercio di etichette autoadesive” (di seguito anche "Usi"), rilevati e accertati dalla Camera di Commercio di Milano, ultima revisione del 23 gennaio-19maggio 2014. A tale raccolta di Usi si dovrà fare riferimento anche al fine della corretta interpretazione ed applicazione delle presenti CGF.
    3. Il contratto tra IDEALGRAF SRL e il Cliente (di seguito anche "Contratto") si intende validamente concluso quando il Cliente comunica in forma scritta a IDEALGRAF SRL di accettare il preventivo in precedenza presentato da quest'ultimo ovvero quando IDEALGRAF SRL comunica in forma scritta al Cliente - anche attraverso una conferma d'ordine - di accettare l'ordine in precedenza inoltrato da quest'ultimo.
    4. Con la conclusione del Contratto, il Cliente dichiara di essere consapevole e di accettare che le presenti CGF, integrate dagli Usi, prevalgono su qualsiasi diversa pattuizione inserita in moduli, formulari o altri documenti predisposti dal Cliente.
    5. Le presenti CGF e gli Usi sono riportati, ovvero richiamati, in calce ai documenti precontrattuali e sono pubblicate sul sito internet di IDEALGRAF SRL all’indirizzo https: //www.idealgraf.it. 
    6. IDEALGRAF SRL si riserva il diritto di modificare le presenti CGF, ferma restando la loro validità per i contratti conclusi durante la loro vigenza


  2. PRESTAZIONI DELL’ETICHETTIFICIO
    1. Le prestazioni che l’Etichettificio s’impegna ad eseguire a favore del Cliente possono consistere, alternativamente o congiuntamente tra loro, nelle seguenti tipologie: a) prestazioni di pre-stampa; b) prestazioni di stampa e fustellatura; c) prestazioni di confezione ed imballo.
    2. a) Per prestazioni di pre-stampa si intendono, ai fini delle presenti CGF, solo ed esclusivamente:

      • eventuale studio per la realizzazione dell’etichetta in funzione delle caratteristiche e dell’uso della stessa etichetta, richiesto dal Cliente;
      • realizzazione, sulla base dei file digitali e/o dei supporti informatici e/o dei film-master forniti dal Cliente, secondo le specifiche tecnico-informatiche concordate, dell’impianto necessario per la stampa dell’etichetta;
      • realizzazione dei campioni, delle bozze in bianco e nero e, se richieste dal Cliente, delle bozze a colori, delle prove macchina, delle prove a computer grafico.

      b) Per prestazioni di stampa e fustellatura si intendono, ai fini delle presenti CGF, solo ed esclusivamente:

      • riproduzione, utilizzando processi di stampa dell’etichetta autoadesiva - dotata di materiale adesivo e altri processi di nobilitazione (es. impressione a caldo, stampa sul retro, etc.) - atti a soddisfare le esigenze del Cliente;
      • plastificazione dell’etichetta;
      • fustellatura e sfridatura.

      c) Per prestazioni di confezione ed imballo s’intendono, ai fini delle presenti CGF, solo ed esclusivamente:

      • avvolgimento delle etichette in apposite bobine o rotoli o allestimento in foglietti;
      • confezionamento e preparazione delle bobine o rotoli, foglietti;
      • allestimento dei bancali o degli imballaggi idonei per la spedizione.
    3. L’Etichettificio sarà tenuto ad eseguire esclusivamente le prestazioni risultanti dal Contratto concluso col Cliente.
    4. Eventuali prestazioni diverse da quelle risultanti dal Contratto, e/o diverse da quelle indicate nelle presenti CGF e negli Usi, dovranno essere specificamente ed espressamente concordate tra le parti, prevedendo un adeguamento del corrispettivo precedentemente pattuito.
    5. L’Etichettificio si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a regola d’arte secondo gli standard di qualità e le tolleranze relativi a registro, colore, fustellatura, dimensione, quantità e confezione, così come definiti e specificati negli Usi, fatto salvo un diverso accordo scritto tra le parti.
    6. È facoltà dell’Etichettificio, per meglio eseguire le prestazioni oggetto del Contratto, fare eseguire ad altri soggetti di sua fiducia, sotto la propria responsabilità e la propria vigilanza, l’esecuzione in tutto od in parte delle prestazioni medesime.

  3. MATERIALI
    1. L’Etichettificio, per l’esecuzione delle prestazioni previste in Contratto, impiegherà materie prime (carta, inchiostri, ecc.) da lui scelte in base alla propria esperienza, in quanto ritenute idonee a soddisfare le esigenze di qualità del Cliente, così come da quest’ultimo manifestate nell’ordine o sulla base di espresso accordo intervenuto al riguardo con il Cliente o in presenza di capitolati di fornitura sottoscritti tra le parti.
    2. Su richiesta espressa del Cliente risultante dal Contratto e/o dai documenti precontrattuali, l’Etichettificio si impegna ad utilizzare i materiali specifici indicati o forniti direttamente dal Cliente. In tal caso il Cliente si assume ogni rischio derivante dalla natura e/o dalla qualità della materia prima indicata o fornita direttamente, esonerando IDEALGRAF SRL da ogni verifica e/o controllo della stessa.
    3. Nel caso di materie prime fornite direttamente dal Cliente, esse dovranno avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche dei sistemi di stampa e di confezione impiegati dall’Etichettificio e dovranno essere in quantità adeguate alle esigenze di tiratura previste nell’ordine, comprendendo anche lo scarto di avviamento, in funzione del numero dei colori e delle difficoltà tecniche di realizzazione.
    4. Nel caso di materie prime fornite direttamente dal Cliente, ad IDEALGRAF SRL non potrà essere attribuita alcuna responsabilità per difetti, ritardi, mancato rispetto dei tempi di consegna o inconvenienti di qualsivoglia natura che dovessero verificarsi per difetti o mancanza di qualità e/o di quantità delle materie prime fornite dal Cliente, o comunque legati a tali materie prime.

  4. BOZZE, CAMPIONATURE E PROVE
    1. Salvo diverso accordo tra le parti, le bozze sono inviate al Cliente su supporto cartaceo o sotto forma di documento digitale (file, link, ecc.) con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati in fase di stampa, e sono considerate nel costo esposto nel preventivo.
    2. Eventuali campionature, prove macchina o di altro genere non sono comprese nel corrispettivo pattuito e sono addebitate al Cliente come spese aggiuntive. Anche le eventuali modifiche richieste dal Cliente sulla prima bozza sono addebitate a consuntivo come spese aggiuntive.
    3. Le bozze (così come gli altri materiali o documenti) che l'Etichettificio sottopone all’approvazione del Cliente, devono essere restituite dal Cliente a IDEALGRAF SRL corrette e/o approvate entro un termine compatibile con i tempi di consegna, e in ogni caso entro e non oltre dieci (10) giorni da quando il Cliente ha ricevuto le bozze.
    4. Le bozze o le prove di stampa sono approvate dal Cliente mediante apposizione sulle stesse di timbro, firma e data. L’approvazione - che dovrà essere comunicata attraverso qualunque mezzo/modalità di trasmissione che consenta la prova dell'invio e della ricezione - esonera IDEALGRAF SRL da responsabilità per errori od omissioni in relazione al materiale approvato.
    5. In caso di mancata approvazione delle bozze (e/o di altri materiali o documenti sottoposti ad approvazione) nel termine di dieci (10) giorni sopraindicato, l’Etichettificio non sarà più tenuto ad osservare i termini di consegna in precedenza stabiliti con il Cliente. In tal caso le parti dovranno concordare un nuovo calendario dei tempi di stampa o, in difetto, IDEALGRAF SRL avrà facoltà di recedere dal Contratto ed avrà diritto al rimborso delle spese sostenute e al corrispettivo per le prestazioni eseguite.

  5. TERMINI DI CONSEGNA
    1. I termini di consegna sono quelli previsti nel Contratto concluso tra le parti (cioè, quelli indicati nei preventivi o negli ordini accettati), con le precisazioni che seguono:
      a) se il termine di consegna è previsto in una data fissa (un determinato giorno), il rispetto del termine di consegna è sempre subordinato alla restituzione, dal Cliente all'Etichettificio, delle bozze corrette e/o approvate entro un termine compatibile con i tempi di stampa e/o di consegna;
      b) se il termine di consegna è previsto entro un determinato numero di giorni, tale termine decorre dal momento in cui il Cliente restituisce la bozza o la prova di stampa approvata e sottoscritta per accettazione, tenendo presente che nel calcolo del termine a giorni si considerano esclusi i giorni festivi e non lavorativi.
    2. Eventuali ritardi del Cliente nella trasmissione dei dati e dei documenti necessari alla realizzazione della bozza, così come la loro trasmissione incompleta o errata, comporterà uno slittamento dei tempi di stampa e/o di consegna, con esonero di IDEALGRAF SRL da qualunque responsabilità per eventuali ritardi.
    3. Qualunque modifica dei termini di consegna previsti in Contratto deve risultare da accordo scritto tra le parti.
    4. Salvo diverso accordo scritto, l'Etichettificio si impegna a consegnare i beni oggetto del Contratto mettendoli a disposizione del Cliente (o del vettore/trasportatore designato dal Cliente), presso lo stabilimento di IDEALGRAF SRL a Bibbiano (42021-RE) in Via A. Moro n. 2/A, nel giorno indicato nel Contratto o nel giorno che l’Etichettificio avrà comunicato al Cliente. Pertanto, la consegna si intende di regola pattuita con la clausola "franco stabilimento dell'Etichettificio", secondo la quale l'Etichettificio adempie l'obbligo di consegna mettendo i beni a disposizione del Cliente nei propri locali.
    5. Dal momento in cui i beni vengono consegnati o messi a disposizione presso lo stabilimento dell'Etichettificio, il Cliente sopporta tutti i rischi di perdita o di danni ai beni (che viaggiano a rischio e pericolo del Cliente).
    6. Anche nel caso in cui l'Etichettificio assume l’impegno e/o i costi del trasporto, IDEALGRAF SRL si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al vettore o allo spedizioniere i beni, che viaggiano sempre a rischio e pericolo del Cliente.
    7. Qualora il Cliente non proceda al ritiro dei beni entro la data di consegna prevista e/o comunicata, i rischi e gli oneri connessi all’eventuale conservazione dei beni presso l’Etichettificio sono a suo esclusivo carico.

  6. ANNULLAMENTO E MODIFICA DEI LAVORI
    1. Il recesso unilaterale dal Contratto (annullamento dell'ordine) da parte del Cliente comporta, in ogni caso, il diritto di IDEALGRAF SRL al rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle per l’approvvigionamento delle materie prime, al corrispettivo per le prestazioni eseguite fino al momento del recesso ed al mancato guadagno, anche ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile.
    2. Qualora l’annullamento dell'ordine avvenga dopo l’approvazione della bozza e/o l’inizio dei lavori di stampa, il Cliente sarà tenuto a versare all’Etichettificio, oltre che le somme previste al precedente punto 6.1, anche un ulteriore somma pari al dieci percento (10 %) dell'importo dell'ordine annullato, per l’eventuale fermo e mancato impiego delle macchine da stampa.
    3. Iniziati i lavori, eventuali modifiche richieste dal Cliente rispetto al Contratto dovranno essere espressamente accettate per iscritto dall’Etichettificio, fermo restando che tutti i costi e le spese per le modifiche richieste dal Cliente, saranno ad esclusivo carico di quest’ultimo.

  7. CORRISPETTIVO
    1. Il Cliente è tenuto a pagare ad IDEALGRAF SRL, per le prestazioni rese da quest'ultima, il corrispettivo in denaro (di seguito anche "Prezzo") nei termini e con le modalità stabiliti nel Contratto.
    2. Se il Prezzo non deve essere pagato al momento della consegna, il pagamento deve essere sempre effettuato presso il domicilio dell'Etichettificio con le modalità indicate in Contratto (bonifico bancario, ricevute bancarie, ecc.).
    3. Il Prezzo stabilito nel contratto (ovvero indicato nel preventivo o nell’ordine accettati) è espresso in euro e al netto dell'IVA se dovuta; quindi, dovrà intendersi sempre maggiorato dell'IVA di legge pro tempore in vigore.
    4. Ogni richiesta di prestazione aggiuntiva e/o di variazione avanzata dal Cliente comporterà un adeguamento del Prezzo previsto in Contratto nella misura che verrà concordata dalle parti o, in subordine, secondo gli Usi.
    5. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili, nel corso dei lavori, si verifichi un aumento del costo delle materie prime o della manodopera, tale da determinare un aumento superiore al decimo del Prezzo convenuto, l'Etichettificio potrà chiedere una revisione del Prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
    6. In caso di ritardo nel pagamento del Prezzo, anche parziale, alle scadenze previste in Contratto, l'Etichettificio ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora.
    7. In caso di ritardato o di mancato pagamento del Prezzo alle scadenze previste in Contratto, IDEALGRAF SRL può sospendere immediatamente l’esecuzione del Contratto, restando salvo l’esercizio di ogni altro diritto attribuito all'Etichettificio dalla legge o dal Contratto. Il Cliente non potrà opporre eccezioni (anche in merito a presunti vizi o mancanze di qualità dei prodotti) al fine di evitare o ritardare il pagamento del Prezzo (solve et repete).

  8. DENUNCIA DEI VIZI
    1. Il Cliente deve, a pena di decadenza, denunciare in forma scritta all'Etichettificio i vizi dei beni oggetto del Contratto entro e non oltre otto (8) giorni dalla consegna o dalla scoperta in caso di vizi occulti.
    2. Il Cliente si impegna a non utilizzare i beni ritenuti viziati e/o difettosi ed a comunicare immediatamente all'Etichettificio l’esistenza di eventuali vizi, in modo da permettere a quest’ultimo di visionare i beni.
    3. I beni ritenuti viziati e/o difettosi devono essere tenuti dal Cliente a disposizione dell’Etichettificio, per eventuali verifiche, per un periodo di quindici (15) giorni dalla data della denuncia.

  9. RESPONSABILITÀ DELL’ETICHETTIFICIO - LIMITAZIONI
    1. IDEALGRAF SRL non risponde, in alcun modo, nei confronti del Cliente e/o di terzi, del contenuto e del testo dell’etichetta che viene approvato e confermato dal Cliente prima della stampa.
    2. IDEALGRAF SRL non risponde, in alcun modo, nei confronti del Cliente e/o di terzi, per violazioni di norme e/o obblighi sull'etichettatura per la gestione dei rifiuti di imballaggio né per violazioni di altre norme e/o obblighi di etichettatura relativi ai prodotti contenuti negli imballaggi.
    3. Il Cliente, sia prima di confermare le bozze o le prove di stampa sia prima dell’utilizzo e/o dell'applicazione, è tenuto a verificare che l’etichetta corrisponda a quanto richiesto e che sia conforme alle normative e ai requisiti di legge applicabili al settore e/o al tipo di prodotto per il quale l'etichetta deve essere impiegata. Si precisa che le etichette fornite da IDEALGRAF SRL sono quasi esclusivamente destinate ad essere applicate sugli imballaggi (e non sul prodotto contenuto negli imballaggi).
    4. Le etichette prodotte da IDEALGRAF SRL devono essere utilizzate secondo la destinazione d’uso concordata e/o le indicazioni fornite nella relativa scheda tecnica. Le etichette devono, inoltre, essere correttamente applicate su imballaggi primari che ne consentono una efficace barriera funzionale tale da escluderne l’eventuale migrazione e il contatto diretto con l’alimento o con il prodotto contenuto negli imballaggi.
    5. Le etichette prodotte da IDEALGRAF SRL, poiché sono destinate ad essere applicate sugli imballaggi tramite adesivo, necessitano di essere conservate in modo idoneo e di essere utilizzate entro determinati limiti temporali, secondo le indicazioni fornite nella scheda tecnica della materia prima (carta, polipropilene, ecc.). Il mancato rispetto delle indicazioni fornite nella scheda tecnica, può rendere le etichette non più idonee all'incollaggio e/o all'applicazione finale (per esempio: uno stoccaggio prolungato in condizioni diverse da quelle indicate nelle schede tecniche può ridurre la durata e l'efficienza del prodotto).
    6. In caso di errori o difetti di stampa attribuibili a IDEALGRAF SRL, non accettati dal Cliente e rilevanti rispetto agli standard di qualità stabiliti dalle parti o definiti dagli Usi, l’Etichettificio è tenuto al rifacimento del lavoro, nei modi e nelle quantità necessari per rispettare quanto previsto in Contratto. In caso di rifacimento del lavoro, le etichette difettose devono essere restituite all’Etichettificio.
    7. Una volta rifatto il lavoro, IDEALGRAF SRL sarà esonerata da ogni e qualsiasi altra responsabilità di natura risarcitoria nei confronti del Cliente, ivi compresi danni diretti od indiretti patiti da quest’ultimo, fatto salvo il caso in cui l’Etichettificio abbia agito con dolo o colpa grave. 
    8. Si precisa che, in ogni caso, se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo dell'Etichettificio, IDEALGRAF SRL non sarà mai tenuta a risarcire un danno di importo superiore al Prezzo che il Cliente era tenuto a pagare per le prestazioni previste in Contratto, restando escluso ogni maggior danno (limitazione contrattuale del danno).
    9. Il Cliente si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Etichettificio da qualunque conseguenza pregiudizievole legata e/o causata: (i) da informazioni errate o insufficienti contenute nell'etichetta; e/o (ii) dalla non conformità delle etichette alla normativa vigente; e/o (iii) dall'utilizzo delle etichette per destinazioni d’uso non concordate e/o in modo difforme dalle indicazioni fornite nelle schede tecniche o di sicurezza; e/o (iv) dall'errata o tardiva applicazione delle etichette sugli imballaggi e/o da vizi e mancanza di qualità degli imballaggi.

  10. RISERVATEZZA
    1. Il Cliente e l'Etichettificio si impegnano reciprocamente alla riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati tecnici, commerciali, amministrativi, finanziari e di qualunque altra natura, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale instaurato.
    2. L’Etichettificio s’impegna a non utilizzare direttamente per sé e/o per altri, e a non divulgare a terzi, notizie, dati, elementi riportati nei file o in altra documentazione fornitagli dal Cliente.
  11. PROPRIETÀ DEI MATERIALI
    1. Le opere, gli impianti per la riproduzione e stampa ed i materiali consegnati dal Cliente all’Etichettificio per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, rimangono di proprietà del Cliente e sono custoditi presso l’Etichettificio, a cura di quest’ultimo, per il tempo necessario al completamento delle prestazioni contrattuali, salvo diverso accordo tra le parti.
    2. Costi ed oneri del loro trasferimento dal Cliente all’Etichettificio e viceversa sono ad esclusivo carico del Cliente.
    3. L’Etichettificio è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancanza o danneggiamento dei beni del Cliente a lui affidati, salvo il caso di dolo o colpa grave.
    4. Le opere, gli impianti per la riproduzione e stampa, le fustelle e gli altri materiali utilizzati per la stampa, qualora non fossero stati acquistati dal Cliente e/o addebitati interamente al Cliente, sono di proprietà dell’Etichettificio, salvo diverso accordo tra le parti. Tali materiali sono conservati dall’Etichettificio per non più di due anni dalla cessazione e/o dall'esecuzione del Contratto, con facoltà dell'Etichettificio di provvedere alla loro distruzione e/o smaltimento decorso il periodo di due anni.

  12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
    1. Le presenti CGF generali e gli Usi regolano in maniera compiuta ed esaustiva, unitamente al preventivo e/o all’ordine accettato, i rapporti tra le parti. Le clausole e le previsioni contrattuali, così come gli Usi, devono essere considerate unitariamente ed inscindibilmente tra loro e possono essere modificati solo ed esclusivamente previo espresso consenso scritto delle parti.
    2. La legge applicabile alle presenti CGF ed al Contratto concluso tra le parti è esclusivamente la legge italiana.
    3. Tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e cessazione del Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.
    4. Nel caso di traduzione in lingua straniera delle presenti CGF, del Contratto e/o degli Usi, farà fede e prevarrà sempre la versione in lingua italiana.

  13. COMUNICAZIONI
    1. Tutte le comunicazioni relative al Contratto dirette all'Etichettificio devono essere effettuate in forma scritta mediante lettera raccomandata o mediante PEC e dovranno essere indirizzate a IDEALGRAF SRL Via A. Moro n. 2/A - Bibbiano (42021-RE), oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Nel caso di variazioni, sarà onere dell'Etichettificio rendere noti i nuovi recapiti al Cliente.
    2. Tutte le comunicazioni relative al Contratto dirette al Cliente dovranno essere effettuate in forma scritta mediante lettera raccomandata o mediante PEC e saranno indirizzate ai recapiti indicati nel preventivo o nell'ordine accettato e/o sottoscritto dal Cliente oppure alla PEC risultante dai registri pubblici.

  14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    L'Etichettificio e il Cliente si impegnano e si autorizzano reciprocamente a trattare i rispettivi dati personali, di cui vengono a conoscenza in occasione dei loro rapporti contrattuali, conformemente alla normativa vigente ed esclusivamente per finalità relative alla gestione di tali rapporti contrattuali.

    Le Parti si impegnano e dichiarano di essere conformi al Reg. UE 679/2016, di osservare le prescrizioni in esso contenute nonché i provvedimenti e le indicazioni dell'Autorità Garante in materia di trattamento dei dati personali degli interessati.